In virtù del secondo comma dell’art. 3 della “Legge Pinto”, così come riformato dal D.L.83/12, il ricorrente potrà avviare il procedimento nei confronti del:
• Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del Giudice ordinario;
• Ministero della difesa, se si tratta di procedimenti del Giudice militare;
• Ministero dell’economia e delle finanze, se si tratta di procedimenti tributari o negli altri casi residuali.
Pinto: Chi sono le controparti del Ricorso
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Desidererei conoscere qual’è la norma che indica, quale controparte, il Ministero dell’Economia e Finanze per i procedimenti relativi all’equo indennizzo Legge Pinto in caso di processi non dinanzi al Giudice Ordinario ma, ad esempio, dinanzi alla Corte dei Conti.
Grazie
Alfio, si tratta dell’Art 3, comma 2 della Legge 24 marzo 2001, 89 riformata dal decreto legge 22 giugno 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
” 2. Il ricorso e’ proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e’ proposto nei confronti del Ministro
dell’economia e delle finanze. ”
Mauro