I tempi della giustizia italiana sono biblicamente lunghi. Tutti i titolari di Small – Business si trovano spesso a dover fare i conti con processi senza fine.
La legge 89 del 24 marzo 2001, infatti, ha recepito i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei processi, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Ebbene, quindi, chi è coinvolto in un procedimento, imprenditori o semplice cittadino, per un periodo di tempo irragionevole HA DIRITTO, in base alla L. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. “ legge Pinto”), AD UNA EQUA RIPARAZIONE, sia che sia stato attore che convenuto ed indipendentemente dall’esito del processo.
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ATTENZIONE – UNA RECENTE SENTENZA HA RIBADITO I CASI DI ESCLUSIONE DELL’INDENNIZZO
L’indennizzo spetta anche in caso di domanda manifestamente infondata, a meno che non si sia trattato di causa temeraria o abusiva.
È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione [1] che ha riepilogato i casi di esclusione dell’indennizzo previsto dalla legge Pinto e pronunciato un importante principio di diritto in materia.
In particolare, costituiscono cause di esclusione del diritto all’equa riparazione solo quelle previste dalla legge e cioè:
a) lite temeraria: quando la parte ha agito o resistito in giudizio nella consapevolezza di avere torto o sulla base di una pretesa di puro azzardo;
b) causa abusiva: quando la parte ha utilizzato lo strumento processuale in modo distorto, solo per lucrare sugli effetti della pendenza della lite;
c) tutti i casi in cui la situazione processuale di riferimento dimostri che la parte non abbia subito alcun danno morale concreto ed effettivo, il quale può essere conseguenza normale ma non automatica e necessaria dell’irragionevole durata del processo;
d) provvedimento che definisce il giudizio con contenuto uguale e non superiore alla proposta conciliativa o alla proposta di mediazione delle parti;
e) estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
f) mancato deposito dell’istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di ragionevole durata.
Secondo gli ermellini, relativamente ai punti a),b),C), per rigettare la domanda di equo risarcimento, è importante accertare la consapevolezza della parte nell’aver proposto una domanda infondata per fini temerari o dilatori.
In altri termini la Corte di Cassazione ribadisce in questa occasione un importante principio di diritto: “In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’indennizzo è escluso per ragioni di carattere soggettivo nelle ipotesi di lite temeraria, di causa abusiva o nel caso ricorrano altre ragioni che dimostrino in positivo la concreta assenza di un effettivo pregiudizio d’indole morale, nonché nelle altre situazioni elencate dalla legge […]. Nell’uno e nell’altro elenco non rientra il caso della manifesta infondatezza della domanda, la quale, ove non qualificata dall’ulteriore requisito di temerarietà o abusività della lite, costituisce null’altro che il giudizio critico o di verità che la sentenza di merito esprime sulla postulazione contenuta nella domanda stessa”.
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Mauro S.