Per garantire la terzietà e l’indipendenza del Giudice chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento, è stato previsto che questi non appartenga al medesimo distretto di Corte d’Appello.
È perciò stabilita un’apposita tabella che serve ad individuare il diverso Giudice competente: quest’ultimo è sempre rappresentato dalla Corte d’Appello più vicina sotto il profilo territoriale a quella cui appartiene il Giudice avanti al quale si è svolto il procedimento che è oggetto di contestazione.
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte d’appello stabilita in base alla tabella A allegata all’art. 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.
Esempio: se il processo si è svolto presso la corte di appello di Napoli, la domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo si propone alla corte di appello di Roma.