Pillole sull’accollo del mutuo

Quando si acquista dal costruttore un’abitazione che è già coperta da un mutuo, una delle soluzioni più frequenti è quella di effettuare un accollo del mutuo preesistente, ovvero subentrare nelle obbligazioni assunte dal contraente originario del finanziamento.

In pratica si tratta di un contratto stipulato tra il mutuatario originale del mutuo e la persona interessata ad acquistare l’abitazione in vendita.
Per semplicità individuiamo due tipi di accolli di mutui:
1) di tipo cumulativo: in questo caso l’accollo del mutuo assistito da ipoteca è legato all’adesione delle banche creditrici che non liberano completamente il mutuatario originario. Così facendo i responsabili del debito ipotecario rimangono sia il contraente originario che il subentrante: quindi, se quest’ultimo non riesce a pagare le rate la responsabilità del rimborso ricade sul contraente originario.
2) di tipo liberatorio: nel caso in cui nel contratto di accollo venisse fatta espressamente richiesta da parte del contraente originario di essere sgravato da qualsiasi responsabilità, pertanto qualsiasi rimborso ed onere del mutuo rimane a carico del subentrante.
L’accollo del mutuo prevede alcuni vantaggi, esso non prevede spese e permette al subentrante di evitare di sobbarcarsi alcune spese di accensione del mutuo come ad esempio i costi notarili.
Talvolta le banche possono non aderire all’accollo nell’ipotesi in cui ritengano che il subentrante non abbia i requisiti della capacità di credito.
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