Perdita di efficacia degli atti di costituzione di fondo patrimoniale, di donazione, di trust e di vincoli in genere

Il giorno 27.6.15 è entrato in vigore il d.l. 83/15, nel silenzio generale, quasi in sordina, esso spazza via diritti da sempre previsti nel nostro ordinamento giuridico.

Senza che si possa fare una valutazione a caldo, è comunque necessaria una riflessione, tanto più che per introdurre queste importanti novità è stato scelto uno strumento, il decreto legge, che il costituente ha legato a situazioni contingenti di necessità ed urgenza.
Ebbene, prima del 27.6.2015, la costituzione di  fondi patrimoniali, donazioni e trust, costituivano negozi giuridici veri e validi, con piena efficacia tra le parti. Ante riforma, i diritti dei terzi creditori erano comunque salvaguardati, poiché tramite lo strumento della revocatoria, entrambe le parti erano ammesse a provare le loro ragioni ed ove tale procedura si fosse conclusa con una sentenza del Giudice che dichiarava la inefficacia del vincolo costituito, il creditore poteva soddisfarsi sul bene del debitore.

Ora con la pubblicazione del d.l. 83/15, di cui all’art. 12 riportato in calce, il creditore, che ritenga di essere pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust, da un vincolo, può iniziare l’esecuzione forzata senza alcuna sentenza di inefficacia del vincolo (quindi senza dar seguito ad un giudizio in cui venga effettivamente riconosciuta la malafede del debitore nell’aver voluto costituire vincoli per sottrarre il suo patrimonio al debitore ) !
Viene introdotta, di fatto, una sorta di presunzione per cui gli atti di cui sopra sono stipulati in frode al creditore, con una lesione gravissima del diritto alla difesa del debitore, ma anche del terzo che ha ricevuto i beni.

Infatti è concreta, dati i tempi della giustizia italiana, la possibilità che si verifichi l’ipotesi in cui venga emessa sentenza di rigetto delle ragioni del creditore, quando ormai la casa del debitore è stata già venduta all’asta.

L’unico limite che viene posto è di natura temporale, per cui, il creditore potrà agire con queste nuove modalità solo entro un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.

La stessa norma, peraltro, limita la difesa del debitore e del terzo che ha ricevuto il bene, perché questi potrà agire solo alla opposizione della esecuzione, con un inversione dell’onere della prova (non quindi intervenendo alla causa ordinaria, con tutte le garanzie di legge conseguenti ), e se questo non dovesse bastare, la nuova norma limita i motivi di opposizione unicamente quando contestano la sussistenza dei presupposti di reale preclusione al soddisfo delle pretese creditorie, nonché’ la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.
Art. 12 d.l. 83/15
Modifiche al codice civile

1. Al codice civile, dopo l’articolo 2929 e’ inserita la seguente
Sezione:
Sezione I-bis
Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o
di alienazioni a titolo gratuito
«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di
indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito). – Il creditore
che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di
vincolo di indisponibilita’ o di alienazione, che ha per oggetto beni
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo
gratuito successivamente al sorgere del credito, puo’ procedere,
munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’ non abbia
preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se
trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui
l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla
trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da
altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il
creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione
contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro
interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le
opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del
codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei
presupposti di cui al primo comma, nonche’ la conoscenza da parte del
debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del
creditore.».