Il decreto Legge n. 83 del 2015 modifica l’atto di precetto

Dal 27 giugno 2015, con il decreto legislativo 83/15, all’art. 13, viene introdotta l’ennesima modifica al processo civile ed in particolare al Libro III dedicato alle procedure esecutive.

Il d.l. 83/15 introduce l’obbligo di avviso del debitore in merito alla possibilità di richiedere l’intervento di un organismo di composizione (o con l’aiuto di un professionista nominato dal giudice) per concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore.

Subisce una modifica la formulazione storica dell’art. 480 c.p.c., che disciplina l’atto di precetto, ovvero l’intimazione formale con la quale il creditore, munito di titolo esecutivo, invita il debitore a provvedere al pagamento entro 10 giorni dalla notifica avvertendolo che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.

La modifica dell’atto di precetto, impone l’inserimento di un’ulteriore avviso per il debitore con la possibilità di rivolgersi ad un organismo qualificato o ad un professionista indicato dal giudice, per trovare un accordo con il creditore, al fine di addivenire ad una “composizione” della crisi.

Tale nuova formulazione lascia perplessi per diverse ragioni, in primis questo ulteriore onere nei confronti del creditore non potrà certamente provocare una soluzione bonaria che altrimenti si sarebbe già verificata precedentemente, non avendo peraltro il Legislatore neanche chiarito la natura e l’oggetto degli accordi di “composizione della crisi”, ovvero le conseguenze per non aver raggiunto alcun accordo. Ed a dire il vero non si comprende cosa di nuovo si possa proporre ad un debitore che nella prassi ove fosse stato in grado o avesse voluto avrebbe già saldato il “conto” alla notifica di messa in mora.

Continuando, la nuova formulazione pone, ulteriori interrogativi di carattere applicativo e procedurale. Infatti, poiché nulla è detto a riguardo, è possibile ipotizzare che tale accordo possa comprendere il pagamento entro 90 giorni, così come è possibile che si vada oltre i noti termini di efficacia del precetto; ebbene, quale creditore “assennato” rischierebbe di far spirare i suddetti termini in forza di un mero accordo stragiudiziale ?!

In conclusione se il quadro non fosse già abbastanza fosco e pregno di interrogativi, basterà aggiungere che il Legislatore ha dimenticato di specificare le conseguenze sull’omissione dell’avvertenza e se essa ad esempio debba intendersi prevista a pena di nullità.
Tanti quesiti che si tradurranno in altrettanti contenziosi con buona pace dei cittadini tutti e della Giustizia !

Art. 13 d.l. n.83/15

Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 480, secondo comma, e’ aggiunto, in fine il
seguente periodo: «Il precetto deve altresi’ contenere l’avvertimento
che il debitore puo’, con l’ausilio di un organismo di composizione
della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre
rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i
creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli
stessi un piano del consumatore.»;