Congruità del costo imposto alla ricorrente per il rilascio della documentazione relativa al rapporto di c.c.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del T.U.B. – applicabile alla fattispecie in esame –: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
L’intermediario, pertanto, deve essere ristorato dei costi sostenuti per la produzione della documentazione, costi evidentemente variabili in funzione del tipo e della struttura dei documenti, della loro data di formazione e, più in generale, delle attività necessarie per reperirli e riprodurli. Tale essendo il portato normativo, non appare con esso coerente la previsione standardizzata dei costi di cui ai Fogli informativi.
Ne consegue che tale previsione non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, essendo in contrasto con il differente disposto della norma di legge citata.

Peraltro, i criteri di diligenza e di buona fede cui l’intermediario è tenuto a conformarsi nell’esecuzione degli incarichi richiedono che al cliente siano fornite in via preventiva precise indicazioni sul costo complessivo della produzione documentale richiesta.

 

Pertanto, è fatto salvo il diritto di ogni correntista a ricevere la documentazione richiesta con addebito di spese commisurate ai soli costi di produzione, oltre ad eventuali spese di spedizione.

Fonte: www.arbitrobancariofinanziario.it