Assegno sbarrato generale e speciale

Per assegno “sbarrato” si intende l’apposizione di due sbarre sulla facciata anteriore dell’assegno. Esse stanno ad indicare l’obbligo per la banca dell’emittente di pagare l’assegno solo ad un’altra banca o a un proprio cliente.

In questo caso la banca trattaria potrà pagarlo soltanto ad un’altra banca presso la quale è stato versato per l’incasso oppure a un proprio cliente conosciuto al quale il prenditore lo ha affidato (ipotesi di “sbarramento generale”).

Esiste una variante in cui tra le sbarre viene inserita la dicitura di uno specifico “banchiere”,   il soggetto legittimato al pagamento sarà infatti il banchiere indicato, ovvero, se quest’ultimo soggetto è il trattario, il pagamento verrà effettuato in favore di un suo cliente (ipotesi di “sbarramento speciale”).

Questa procedura viene utilizzata per ragioni di trasparenza e sicurezza, poichè il  beneficiario di un assegno sbarrato per poter procedere all’incasso liquido del titolo dovrà possedere un conto corrente.